PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento, definita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale).

      1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi.
      2. Non costituiscono attività di relazione ai sensi del comma 1:

          a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

      3. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.

 

Pag. 5

Art. 3.
(Iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale di cui all'articolo 2 deve chiedere l'iscrizione in appositi registri pubblici, istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Ciascun Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce i presupposti e le modalità di iscrizione nel registro, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai registri di cui al medesimo comma 1, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione.